Regolamento per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni

approvato con DP MI/52/20 del 8/04/2020

Indice

Articolo 1 – Oggetto ed ambito di applicazione
Articolo 2 – Definizioni
Articolo 3 – Principi generali
Articolo 4 – Cittadini attivi
Articolo 5 – Ambiti di collaborazione
Articolo 6 – Ambiti di responsabilità
Articolo 7 – Patto di collaborazione
Articolo 8 – Durata della collaborazione
Articolo 9 – Condizioni relative alle attività di rigenerazione
Articolo 10 – Monitoraggio della collaborazione
Articolo 11 – Procedimento di formazione del patto di collaborazione
Articolo 12 – Recesso e risoluzione
Articolo 13 – Assistenza amministrativa formativa e tecnica
Articolo 14 – Copertura assicurativa
Articolo 15 – Sovvenzioni contributi e autofinanziamento
Articolo 16 – Donazioni e sponsorizzazioni
Articolo 17 – Trasparenza e attività di divulgazione
Articolo 18 – Collaborazioni in atto

Articolo 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto di Aler Milano, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e Aler Milano per l’amministrazione condivisa, cioè la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione, dei beni comuni. La promozione della cittadinanza attiva può essere riconosciuta quale funzione istituzionale dell’ente, in analogia degli articoli 118 comma 5 e 117 comma 6 della Costituzione, e dell’ art. 3 num. 5 del d. lgs. n. 267 del 2000.

Articolo 2 – Definizioni

a)  Beni comuni: i beni e gli spazi di proprietà dell’Azienda, materiali e immateriali, che i cittadini e Aler Milano riconoscono essere collegati alla realizzazione degli interessi della collettività;

b)  Amministrazione condivisa dei beni comuni: attività di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni, per la fruizione collettiva, in collaborazione con Aler Milano. L’amministrazione condivisa dei beni comuni è promossa dalla libera iniziativa dei cittadini attivi e da Aler Milano;

c)  Cittadini attivi: tutti i soggetti individuali, o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche esercitanti attività economiche, che in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, svolgono attività in favore della comunità e dell’interesse generale;

d)  Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, diretta a realizzare un intervento di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni;

e)  Patto di collaborazione: accordo in forma scritta mediante il quale Aler Milano e i cittadini attivi definiscono finalità, obiettivi e risultati attesi, nonché modalità gestionali degli interventi di cui alla lettera precedente;

f)  Cura: attività volte alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni, di proprietà di Aler.

La cura può essere occasionale o periodica; di norma la cura non può sostituirsi a prestazioni altrimenti programmate da Aler Milano bensì essere integrativa, complementare e coerente con i livelli di qualità perseguiti da Aler Milano;

g)  Gestione condivisa: programma di attività di valorizzazione dei beni comuni, di norma a carattere periodico;

h)  Rigenerazione: programma di interventi volti alla tutela di un bene comune, o di parti di esso, che agisce sulla consistenza materiale del bene, allo scopo di riportarlo alla funzionalità originaria, di migliorare il profilo della funzionalità originaria. Il programma può essere integrato da una proposta di cura continuativa o gestione condivisa.

Articolo 3 – Principi generali

1. Sussidiarietà orizzontale: la collaborazione tra cittadini attivi e Aler Milano è improntata al rispetto e alla promozione dei valori costituzionali enunciati dagli articoli 1, 2, 3, 9, 42 e 118 della Costituzione Italiana e alla valorizzazione delle comunità territoriali;

2. Autonomia civica: Aler Milano riconosce il valore dell’autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne e promuoverne l’esercizio effettivo;

3. Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza e controllo, nonché gli obblighi dedotti nel patto di collaborazione, Aler Milano e i cittadini attivi si ispirano alla fiducia reciproca e al perseguimento esclusivo di comuni finalità di interesse generale; nella gestione delle attività di collaborazione;

4. Solidarietà e responsabilità: Aler Milano e i cittadini attivi cooperano alla realizzazione della finalità condivise sottoscrivendo un patto di collaborazione, che stabilisce le condizioni e modalità alle quali essi impiegano mezzi e attività di competenza e disciplina i rispettivi profili di responsabilità;

5. Universalità e trasparenza: Aler Milano e i cittadini attivi riconoscono nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità dell’amministrazione condivisa;

6. Fruizione collettiva: la gestione del bene Aler Milano deve andare a beneficio di tutta la cittadinanza; deve consentire in qualsiasi momento l’accesso alle attività in atto ai nuovi cittadini e inquilini interessati e, laddove possibile, la coabitazione di attività diverse;

7. Valorizzazione del pluralismo sociale e delle pari opportunità: la collaborazione tra Aler Milano e gli cittadini attivi valorizza le differenze, come elementi di ricchezza civile, culturale, sociale, e promuove le pari opportunità;

8. Adeguatezza e differenziazione: gli accordi di collaborazione sono proporzionati alla natura e complessità delle attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni e sono differenziati a seconda della tipologia di bene comune, degli ambiti sociali al cui benessere sono funzionali, degli assetti patrimoniali ed economici eventualmente coinvolti;

9. Sostenibilità: Aler Milano e i cittadini attivi verificano, con cadenza periodica determinata nel patto di collaborazione, che lo svolgersi delle collaborazioni permanga nelle condizioni di fattibilità tecnica, economica e sociale specificamente previste, potendo esse cessare per il superamento di tali limiti; curano inoltre la conservazione dei beni comuni a vantaggio delle generazioni future;

10. Informalità: Aler Milano interpreta la propria normativa al fine di assicurare la massima flessibilità e semplicità nelle relazioni con i cittadini attivi e le associazioni e, definisce gli adempimenti amministrativi necessari a consentire lo svolgimento delle attività oggetto del patto di collaborazione;

11. Sussidi e agevolazioni: ogni aderente al patto di collaborazione sostiene indipendentemente i costi relativi alle proprie attività, fatto salvo accordi diversi tra le parti. Sono permesse forme di raccolta fondi per autofinanziamento e la ricezione di contributi in spirito di liberalità e mecenatismo, nelle forme previste dai patti di collaborazione di volta in volta sottoscritti;

12. Deflazione del contenzioso: Aler Milano e i cittadini attivi favoriscono la conciliazione bonaria delle controversie dipendenti dai patti di collaborazione, nelle forme ammesse dall’ordinamento.

Articolo 4 – Cittadini attivi

1. La partecipazione ad attività di cura, gestione condivisa e di rigenerazione dei beni comuni è aperta a tutti, singoli cittadini, organizzazioni formali ed informali;

2. Non sono ammessi all’amministrazione condivisa dei beni comuni gli occupanti senza regolare contratto e gli inquilini e/o cittadini che abbiano debiti accertati nei confronti di Aler Milano, non soggetti a piani di rientro, né alla Commissione di valutazione per incolpevolezza;

Articolo 5 – Ambiti di collaborazione

Le proposte di collaborazione possono svilupparsi negli ambiti seguenti (elenco esemplificativo e non esaustivo):

  • educazione, istruzione e formazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, prevenzione della dispersione scolastica e sostegno al successo scolastico e formativo, prevenzione del bullismo e contrasto della povertà educativa, promozione dell’inclusione, dell’integrazione culturale e della coesione sociale;
  • salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente, promozione della protezione degli animali, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione del contrasto allo spreco alimentare, cultura dello sport e del benessere;
  • tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio con attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; riqualificazione e rivitalizzazione dell’ambiente urbano;
  • promozione partecipazione politica e civica, della corretta informazione, del pieno accesso agli atti della pubblica amministrazione, della gestione e valorizzazione dei “dati aperti”;
  • inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati, sotto occupati e delle persone svantaggiate;
  • promozione della cultura della sharing economy, del mecenatismo finalizzato all’interesse pubblico; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
  • promozione della cultura della legalità.

Articolo 6 – Ambiti di responsabilità

I cittadini attivi realizzano le attività loro attribuite nei patti di collaborazione, con riguardo, nella misura in cui l’attività lo richiede, alle seguenti responsabilità (elenco esemplificativo):

a)  custodia degli spazi e dei beni strumentali assegnati;

b)  regolarità delle procedure di selezione degli appaltatori e conformità degli interventi alle regole dell’arte;

c)  conduzione degli impianti tecnologici eventualmente presenti;

d)  sicurezza generale dei cittadini impegnati nelle attività oggetto del patto di collaborazione, delle interferenze lavorative, della sicurezza antincendio e delle misure antinfortunistiche;

e)  sicurezza dei cittadini attivi impegnati nelle attività di rigenerazione, rientranti nell’ambito della manutenzione ordinaria;

f)  sicurezza del pubblico che fruisce delle attività oggetto del patto di collaborazione con attenzione al rispetto dei parametri di affollamento e alla presenza dei presidi di assistenza sanitaria previsti dalla normativa per eventi e manifestazioni;

g)  protezione dei dati e della privacy;

h)  smaltimento dei rifiuti.

Articolo 7 – Patto di collaborazione

1. Il patto sottoscritto costituisce titolo valido, anche se non in via esclusiva, per l’uso dei beni che ne sono oggetto e delle dotazioni connesse. Non è ammesso il rinnovo del patto di collaborazione, salvo specifiche e motivate eccezioni, previste dal singolo patto di collaborazione;

2. Nel corso della collaborazione possono aggiungersi ai sottoscrittori originari del patto nuovi soggetti, allo scopo di potenziare l’efficacia della collaborazione o la sua estensione, eventualmente con la ridefinizione parziale del patto, solo con il consenso di tutti i sottoscrittori originari. Rimane fermo l’art. 4 comma 3;

3. Il patto, tenuto conto delle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e gli effetti attesi dal patto;

b) le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione, con il relativo programma;

c) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

d) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, eventualmente anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

e) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni, oggetto del patto;

f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza e agli ambiti descritti nell’art. 6;

g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l’assunzione di responsabilità, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 14 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;

h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Aler Milano dai cittadini attivi, in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;

i) le forme di sostegno messe a disposizione da Aler Milano;

l) le misure di monitoraggio e pubblicità del patto;

m) eventuale supporto tecnico del personale di Aler Milano competente, la vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l’eventuale applicazione di penalità per l’inosservanza delle clausole del patto;

n) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;

p) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

Articolo 8 – Durata della collaborazione

La durata delle attività oggetto di patto di collaborazione può avere durata biennale. Periodi più lunghi o più brevi possono eventualmente essere pattuiti nell’ambito del patto di collaborazione, se supportati da specifiche motivazioni.

Articolo 9 – Condizioni relative alle attività di rigenerazione

I cittadini attivi, con la proposta di collaborazione, in relazione a un bene di proprietà di Aler Milano e alle attività previste, possono proporre e realizzare interventi di manutenzione ordinaria il cui valore non può eccedere € 100.000. La proposta deve essere corredata da un piano di fattibilità e sostenibilità tecnico economica attestante la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie; essa può prevedere forme di cura e gestione condivisa. Lo sviluppo progettuale può essere proposto da soggetti esterni ad Aler Milano, in possesso di idoneo titolo professionale; i progetti devono acquisire il nulla osta da parte di Aler Milano.

L’esecuzione degli interventi di rigenerazione può essere effettuata esclusivamente da soggetti professionali, in possesso dei medesimi requisiti richiesti dall’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 (e s.m.i), iscritti nella “white list” della Prefettura (di cui al D.P.C.M. 24.11.2016), nel rispetto delle normative in materia edilizia e previo rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico per l’Edilizia, se necessario ai sensi degli artt. 6, lett a) e 8 del D.P.R. n. 380/2011.

Gli interventi realizzati sono acquisiti al patrimonio di Aler Milano mediante accessione senza oneri a carico dell’Azienda.

Articolo 10 – Monitoraggio della collaborazione

I patti di collaborazione regolano il monitoraggio e il controllo delle attività, allo scopo di valutare in corso d’opera l’attualità dell’interesse perseguito, la congruenza tra finalità, obiettivi e risultati, la sostenibilità, e per individuare possibilità di miglioramento.

Il patto di collaborazione prevede di norma, e nella misura in cui l’attività lo richiede, un piano di valutazione delle responsabilità, redatto di concerto tra Aler Milano e i promotori, con l’indicazione delle misure da osservare per il buon esito della collaborazione. Il piano deve essere posto a conoscenza di tutti coloro che partecipano alle attività e deve essere periodicamente aggiornato nell’ambito delle attività di monitoraggio. A prevenzione di ogni criticità è attivata una tempestiva ed esauriente informazione reciproca.

Il patto di collaborazione prevede inoltre che le modalità di documentazione delle attività realizzate, di periodica valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Aler vengano pubblicate sul sito di Aler Milano, di cui all’art. 17.

L’elenco dei patti sottoscritti è pubblicato da parte della Direzione competente per i processi di partecipazione sul sito istituzionale dell’ente, in una sezione apposita, per non meno di 365 giorni solari.

Articolo 11 – Procedimento di formazione del patto di collaborazione

Il provvedimento che conduce alla sottoscrizione dei patti di collaborazione è articolato nelle fasi seguenti: 1) sollecitazione delle manifestazioni di interesse mediante avvisi periodici:

a) Aler invita i cittadini attivi ad avanzare proposte di collaborazione mediante periodici avvisi pubblici recanti un elenco di beni comuni;

b) di norma la ricezione delle proposte si conclude dopo 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, salva diversa previsione dell’avviso in relazione alla complessità dell’intervento; gli avvisi sono esposti sul sito istituzionale dell’ente, in una sezione apposita;

2) ricezione delle manifestazioni di interesse:

I cittadini attivi possono avanzare proposte relative a beni comuni in ogni momento; la proposta deve identificare con chiarezza il bene in oggetto e presentare una relazione illustrativa del bene stesso, delle finalità, delle attività di cura programmabili e delle condizioni di fattibilità e di sostenibilità operativa ed economica, proporzionata all’intervento proposto.

Le proposte riguardanti beni comuni identificati dai cittadini attivi sono sottoposte alla verifica, ad opera di Aler Milano, per i processi di partecipazione e di concerto con i promotori, delle seguenti condizioni:

  • che i promotori non versino in alcuna delle condizioni ostative indicate all’art. 4;
  • che i siti indicati risultino effettivamente e durevolmente disponibili ovvero non siano già interessati da programmi di valorizzazione economica o da interventi di altro tipo che non permettano lo svolgimento in sicurezza delle attività (aree di cantiere);
  • che la proposta arrechi un concreto miglioramento alla fruizione pubblica del bene che ne è oggetto;
  • che la proposta possegga ragionevoli requisiti di fattibilità tecnica, economica e di sostenibilità, in ordine alle finalità generali perseguite, alle risorse concrete disponibili e necessarie;
  • che la proposta non sia in contrasto con i valori costituzionali, i principi dello Statuto di Aler Milano e non dia luogo ad attività di propaganda politica, sindacale e/o religiosa, di messaggi offensivi o comunque lesivi della dignità umana (espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia) e di disturbo dell’ordine pubblico.

In fase istruttoria le proposte dei cittadini attivi possono essere rifiutate motivatamente entro 60 giorni dalla data di ricezione attestata dal Protocollo generale, solo a seguito di un tentativo di mediazione tra Aler Milano e il proponente che abbia dato esito negativo.

Nel caso che lo stesso bene sia oggetto di plurime proposte, sarà effettuato un tentativo di armonizzarle, di concerto con i promotori. Nel caso in cui la conciliazione tra le diverse proposte non sia risultata possibile, la Direzione competente per i processi di partecipazione, indice una riunione per la soluzione della controversia. Aler Milano valuta la proposta più vantaggiosa e utile per la collettività;

3) la redazione e stipula del patto di collaborazione:

la stipula del patto di collaborazione è preceduta da una fase istruttoria, indispensabile ad acquisire le necessarie intese, autorizzazioni, ordinanze, e a stabilire di concerto con i proponenti le condizioni definitive del patto di collaborazione. Lo schema di accordo dei patti di collaborazione viene deliberato attraverso provvedimento presidenziale. La formalizzazione di ciascun patto di collaborazione è attribuita di norma alla Direzione competente per i processi di partecipazione, attraverso specifico provvedimento di approvazione.

Articolo 12 – Recesso e risoluzione

E’ ammesso il recesso dai patti di collaborazione in qualsiasi momento, senza sanzioni o penali. Nel caso le attività siano effettuate in modo non conforme ai patti, Aler Milano può risolvere unilateralmente il rapporto, senza penalizzazioni.

Articolo 13 – Assistenza amministrativa, formativa e tecnica

Aler Milano, con il coordinamento della Direzione competente per i processi di partecipazione e la collaborazione delle Direzioni competenti per materia, dedica ai cittadini attivi e al pubblico appositi interventi di formazione negli ambiti in cui si sviluppano le attività dei proponenti e nelle responsabilità connesse, laddove richiesto/necessario.

In via temporanea Aler Milano può affiancare personale interno a sostegno delle attività previste dai patti di collaborazione, nell’ambito dell’orario di servizio.

Articolo 14 – Copertura assicurativa

Le associazioni presentano ad Aler Milano polizza RCT/O e polizza infortuni a favore dei propri associati, per valutazione di idoneità e benestare di Aler Milano.
Aler Milano può attivare ulteriori polizze assicurative, anche in relazione ad attività svolte da singoli cittadini.

Articolo 15 – Sovvenzioni e autofinanziamento

A scopo di autofinanziamento sono consentite attività ad offerta libera o commerciali, purché non prevalenti sulle attività previste dai patti di collaborazione; tali attività restano subordinate alle disposizioni dei regolamenti pertinenti per materia. Nessuna contribuzione o rimborso potrà essere erogato da Aler a fronte della sottoscrizione del patto di collaborazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7 comma 3, lett. i.

Articolo 16 – Donazioni e sponsorizzazioni

Donazioni, sovvenzioni e contributi di qualunque natura, di sostegno alle attività oggetto del patto di collaborazione, provenienti da fonte esterna rispetto ad Aler Milano, possono essere accettati solo con il consenso unanime dei sottoscrittori del patto di collaborazione.

Le donazioni possono essere regolamentate e le relative condizioni vengono integrate nel patto di collaborazione.

Non sono accettabili donazioni o atti di mecenatismo provenienti da soggetti che si pongono in palese contrasto con le finalità del presente regolamento, dei valori costituzionali e dello Statuto di Aler Milano.

Articolo 17- Trasparenza e attività di divulgazione

Ogni vicenda relativa alle proposte, dalla loro presentazione al patto di collaborazione e la successiva gestione delle attività è documentata con la pubblicazione di notizie e materiali sul sito istituzionale dell’ente in una sezione apposita, caso per caso e con tempestività, ivi compresi gli aspetti economici di ogni tipo. I patti di collaborazione non possono contenere condizioni restrittive in tema di trasparenza.

Tutti i prodotti editoriali realizzati e distribuiti dai sottoscrittori del patto per la promozione e la divulgazione delle attività recano il logo di Aler Milano, dei soggetti coinvolti dal patto di collaborazione e di Regione Lombardia se condiviso, previa valutazione di ogni singola iniziativa.

Aler Milano, salvo diverse disposizioni nei patti di collaborazione, effettua le attività di comunicazione necessarie alla pubblicizzazione locale e generale delle collaborazioni.

Articolo 18- Collaborazioni in atto

Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno proseguire senza soluzione di continuità, previo adeguamento dei relativi accordi alle presenti disposizioni.